Circolare n. 48 del 5 ottobre 1985
 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari dei Culti diversi da quello cattolico

Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - Loro Sedi
Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA

e, per conoscenza:
AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni
AL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI
Direzione Centrale Servizi Bancoposta
Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

OGGETTO: Legale rappresentanza degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti - Attestazioni.

Con la legge 25 marzo 1985 n. 121 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985) è stato ratificato - come è noto - l'Accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, che, all'art. 3, n. 2, prevede la comunicazione alla competente autorità civile, da parte della autorità ecclesiastica, della nomina dei titolari di uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento statale.

L'art. 5 della legge 20 maggio 1985 n. 222, entrata in vigore il 3 giugno 1985, dispone poi che tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si iscrivano nel registro delle persone giuridiche e che tale iscrizione venga richiesta:

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entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento, relativamente agli enti riconosciuti dopo il 3 giugno 1985 (art. 5 legge n. 222/1985, art. 33 codice civile e art. 27 disposizioni di attuazione codice civile);
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entro il 3 giugno 1987, relativamente agli enti ecclesiastici già riconosciuti (art. 6, primo comma);
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entro il 30 settembre 1986, relativamente alla Conferenza Episcopale Italiana (art. 6, secondo comma);
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entro il 31 dicembre 1989, relativamente agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, alle Diocesi ed alle parrocchie (art. 6, terzo comma).

Al riguardo sono in corso:

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la definizione delle modalita' relative alla comunicazione alle autorità civili della nomina dei titolari di uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento statale;
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la predisposizione del regolamento di attuazione della citata legge n. 222/1985, che prevederà anche norme per l'iscrizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel registro delle persone giuridiche.

Nelle more, allo scopo di corrispondere alle esigenze degli uffici pubblici con cui i rappresentanti di detti enti hanno rapporti, si impone però la necessità di istruzioni in materia di attestazione della legale rappresentanza per il periodo di transizione al nuovo regime; è infatti di tutta evidenza che una volta effettuato, entro i termini massimi sopra riportati, la iscrizione nel registro delle persone giuridiche, la relativa certificazione farà carico alla cancelleria del Tribunale competente.

A - Vescovi diocesani

La comunicazione relativa alla nomina, da parte della S. Sede, dei Vescovi diocesani continua ad essere effettuata, per via diplomatica, a questo Ministero, che provvederà a darne notizia ai Prefetti, i quali vorranno pertanto curare il rilascio delle attestazioni circa i titolari:

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delle mense vescovili fino alla data di dichiarazione della loro estinzione a termini dell'art. 28 della richiamata legge n. 222/1985;
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delle diocesi dalla data dell'acquisto della personalita' giuridica (art. 29, secondo comma, legge n. 222/1985) fino a quella dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (scadenza il 31 dicembre 1989).
   

B - Istituti per il sostentamento del clero (art. 22 della legge n. 222/1985)

Le Prefetture cureranno l'attestazione relativa alle persone cui spetta la rappresentanza legale, da individuarsi sulla base delle norme statutarie, dalla data di conseguimento della personalità giuridica (art. 22 legge 222/1985) fino alla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche (scadenza il 31 dicembre 1989).

C - Istituti religiosi riconosciuti, anteriormente al 3 giugno 1985, ai sensi dell'art. 29 lett. b del Concordato del 1929 e seminari pontifici.

Questo Ministero, come detto al punto 5 della circolare n. 44 del 16 maggio 1985, continuerà, fino alla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche (scadenza il 3 giugno 1987), a prendere atto dei mutamenti nelle persone dei legali rappresentanti degli istituti religiosi riconosciuti ai sensi dell'art. 29 lett. b) del Concordato del 1929, dandone notizia alle Prefetture, che provvederanno, fino alla stessa data, al rilascio delle relative attestazioni; analoga procedura sarà seguita per i seminari pontifici.

D - Benefici parrocchiali, capitolari e vicariali curati o comunque denominati; chiese parrocchiali già dotate di personalità giuridica

La individuazione delle persone legittimate a rappresentare detti enti è effettuata dal Vescovo diocesano fino a quando non saranno stati dichiarati estinti ai sensi degli artt. 28 e 30 della legge n. 222/1985; la dichiarazione vescovile sarà vistata dalla Prefettura che sulla base di essa potrà, se ritenuto, rilasciare anche autonoma certificazione;
la persona indicata come legale rappresentante dei benefici può anche non coincidere con quella in favore della quale viene disposta la modifica dell'intestazione dei titoli di spesa fissa ai fini di cui all'art. 51, secondo e terzo comma, della legge n. 222/1985).

E - Parrocchie

La individuazione delle persone legittimate a rappresentare le parrocchie è effettuata dal Vescovo diocesano; dalla data del riconoscimento giuridico (art. 29 legge 222/1985) e fino alla iscrizione nel registro delle persone giuridiche (scadenza il 31 dicembre 1989) la dichiarazione vescovile sara' vistata dalla Prefettura che potrà, sulla base di essa, se ritenuto, rilasciare autonoma certificazione.

F - Capitoli cattedrali; chiese non parrocchiali già dotate di personalita' giuridica; seminari diocesani; confraternite poste alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica, di cui all'art. 77 R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262

Le Prefetture continueranno a vistare le attestazioni diocesane relative alle persone cui spetta la rappresentanza di detti enti - ovvero al rilascio, sulla base di esse, di autonome certificazioni - fino alla data della loro iscrizione nel registro delle persone giuridiche (scadenza il 3 giugno 1987).

G - Fabbricerie

Come detto al punto 6 della circolare 16 maggio 1985 n. 44, nulla per ora è innovato in materia; le Prefetture continueranno, pertanto, a provvedere al rinnovo dei consigli di amministrazione per le fabbricerie di nomina prefettizia e cureranno l'istruttoria relativa al rinnovo dei consigli per quelle la cui nomina è di competenza ministeriale.

H - Associazioni e fondazioni di culto riconosciute anteriormente al 3 giugno 1985

Per le associazioni e le fondazioni disciplinate da uno statuto approvato con provvedimento formale, ne questo Ministero ne le Prefetture, conformemente alla prassi finora seguita, rilasceranno prese d'atto in quanto le persone cui spetta la rappresentanza legale sono individuabili sulla base delle norme statutarie.

In linea con lo spirito del disposto di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge n. 222/1985 - secondo il quale, decorsi i termini ivi fissati e sopra riportati, gli enti ecclesiastici potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche - le Prefetture vorranno rilasciare le attestazioni di cui trattasi soltanto fino alla data di iscrizione nel predetto registro e comunque non oltre la scadenza dei relativi termini.

Tornerà gradito un cortese cenno di intesa.

Firmato: IL MINISTRO
(Scalfaro)